Distanza siepi dal confine
Le siepi, adoperate come opere di cinta o di recinzione, si possono suddividere in siepi vive e siepi morte. In botanica e giurisprudenza, si definiscono siepi morte quelle costruite con rami secchi intrecciati e legati oppure con reti metalliche, palizzate o lastre di pietra. La distanza minima di queste tipologie di siepi non è regolamentata e, quindi, possono essere liberamente posizionate anche a confine stesso delle proprietà (art. 141 LAC). In ogni caso, vanno evitate le opere di cinta non garanti l’incolumità (art. 142 LAC). Le siepi vive, invece, sono costituite da arbusti, sterpi o alberi coltivati, sottoposti a cure e mantenuti con i rami recisi. La distanza minima di queste siepi dal confine deve essere di cinquanta centimetri e devono avere un’altezza massima di 1,25 metri.
Le distanze da rispettare, per quanto riguarda le piante di confine, devono essere calcolate in base alla tipologia di piantagione presa in considerazione. Infatti, è necessario distinguere tra piante ad alto fusto e piante a basso fusto. Agli alberi ad alto fusto appartengono i castagni, i pini, le quercie, i cipressi, i noci, i platani, i cipressi. Per definizione, sono alberi che hanno un tronco che, prima delle biforcazioni, raggiunge i tre metri di altezza. Per questa tipologia di piante, la distanza dalla zona di confine deve essere di tre metri. Sono, invece, alberi a basso fusto tutti quelli il cui tronco principale non raggiunge i tre metri di altezza, prima che si diffonda in rami secondari. Tra questi rientrano gli alberi da frutta. La distanza da rispettare è di almeno un metro e mezzo.
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La distanza dall'area di confine deve essere misurata dalla linea stessa del confine e fino alla base esterna del tronco dell’albero, ossia il punto in cui è stata fatta la semina. Se si tratta di un albero adulto, per cui non è possibile stabilire quanto sia cresciuto nel tempo, la distanza deve essere calcolata dal centro del fusto stesso. Inoltre, secondo quanto prescritto dal Codice Civile, tali distanze non vanno rispettate nel momento in cui sul confine esiste un muro divisorio (privo di qualsiasi tipo di aperture), appartenente a uno o ad entrambi i confinanti, purchè le piante vengano potate in modo tale da non superare l'altezza del muro. La presenza di qualsiasi altro tipo di recinzione adoperata (come ad esempio reti, filo spinato o staccionate) non incide sulle distanze in esame.
Il Codice Civile prevede anche il verificarsi di alcuni casi particolari, che verranno gestiti in maniera adeguata. Ad esempio, l'articolo 896 regola i rapporti del confinante con l'albero che lo "invade": infatti, nel caso in cui i rami di un albero si protendano verso il fondo confinante, il proprietario del terreno può, in qualunque tempo, costringere il vicino a reciderne i rami. Analogo discorso vale anche per le radici. È consigliabile formulare la richiesta in forma scritta, specialmente se non sussistono buoni rapporti di vicinato. Se il proprietario ignora la richiesta e non interviene, il vicino può procedere al taglio, a proprie spese, evitando di sconfinare sul fondo altrui. Riguardo ai frutti portati da rami protesi sul fondo altrui ed ivi caduti naturalmente, questi appartengono al proprietario del fondo stessi su cui sono caduti.